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*** 23/02/2012 ncontro dibattito sul tema "STATO ATTUALE DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI NELLA REGIONE VENETO DALLA DIALISI AL TRAPIANTO DI RENE. ***
 

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SYMPHONIAE”

Art. 1. - E' costituita in data 26.09.2007 l'Associazione culturale "SYMPHONIAE”, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione ha sede al domicilio del Presidente pro-tempore

Art. 2. - L'Associazione SYMPHONIAE persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- collaborare ed interagire con le altre associazioni di volontariato presenti nel territorio.

 Art. 3. - L'associazione SYMPHONIAE per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
· attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti;
· attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
· attività didattiche: lezioni individuali / di gruppo volte all’approfondimento dello studio di strumenti musicali tramite l’utilizzo di esperti associati e non;
· costituzione di un’orchestra in cui far confluire gli associati con padronanza degli strumenti musicali al fine di partecipare ad eventi culturali sia a livello locale che nazionale che internazionale.

Art. 4. - L'associazione SYMPHONIAE è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, esclusione dovuta a gravi motivi.Particolare attenzione è posta alla realtà locale e specialmente agli ex allievi del corso musicale della scuola media “Montegrappa” del comune di Romano d’Ezzelino al fine di proseguire ed affinare il bagaglio culturale acquisito nel triennio.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.Il Consiglio direttivo potrà, con proprio regolamento deliberato, fissare delle priorità nell’ammissione di nuovi soci.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-          beni, immobili e mobili;-          contributi;-          donazioni e lasciti;-          rimborsi;-          attività marginali di carattere commerciale e produttivo;-          ogni altro tipo di entrate.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Il consiglio direttivo inoltre potrà richiedere dei contributi per il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione di servizi da parte di docenti convenzionati (qualora gli associati li utilizzino).Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo esercizio il termine è a far data dalla sottoscrizione del presente atto al 31 dicembre 2007Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:-          l’assemblea dei soci;-          il Consiglio direttivo;-          il Presidente;-          il Collegio dei revisori;-          il Collegio dei probiviri;

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-   elegge il Presidente dell’Associazione;
-   elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
-   approva il bilancio preventivi e consuntivo;
-   discute, approva o propone modifiche ai programmi annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
-   viene inoltre convocata in caso di defezione o rinuncia del Presidente, di uno o più probiviri, di uno  o più membri del consiglio direttivo: in questo caso l’assemblea ordinaria provvede alla/e nuova/e elezione/i..L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 6 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti più il presidente dell’associazione.Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.Il Consiglio direttivo nomina al suo interno due vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, all’ordinamento ed alla conservazione degli atti concernenti l’attività dell’Associazione, oltre a tutte le altre incombenze inerenti al regolare funzionamento dell’ufficio di segreteria.E’ compito del tesoriere curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture nonché sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell’Associazione.In caso di assenza del Presidente, l’incarico e le funzioni vengono assunte dal vicepresidente anziano.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno  2 volte all’anno ed è convocato da:
-  il presidente, da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata, almeno il 30% dei soci previa richiesta motivata e scritta.Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-  predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-  pianificare, di massima, l’attività annuale dell’associazione;
-  formalizzare, accettare o respingere le proposte per la gestione dell’Associazione;
-  elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-  elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
-  stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-  nominare i responsabili tecnici necessari per il raggiungimento degli scopi sociali quali il direttore d’orchestra ed eventualmente un comitato tecnico per le decisioni artistiche
-  scegliere i docenti per le lezioniDi ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione e da conservare agli atti.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Ultimo aggiornamento ( giovedì 21 febbraio 2008 )
 
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